REGOLAMENTO DI LOCAZIONE E D'AREA NON CUSTODITA CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EX ART. 1341 C.C.
Il servizio è offerto al pubblico ex art. 1336 codice civile alle seguenti condizioni:
ART. 1. La sosta e ammessa nelle aree di parcheggio secondo la disciplina dettata dalle seguenti condizioni generali di contratto ex artt. 1336 e 1341 codice civile. Con l'introduzione del veicolo e il ritiro del biglietto di ingresso, che reca il giorno e l'ora di entrata, si conclude con l'Utente un contratto di locazione di area non custodita senza obbligo, da parte della Società Bardolino Parking, di vigilanza e di custodia, pertanto la stessa non è responsabile per danni e furti consumati o tentati alle autovetture o agli accessori delle stesse o ai bagagli, valori ed altri oggetti lasciati al loro interno.
L'area circostante il caseggiato servizi è dotato di video-sorveglianza a protezione esclusivamente dell'edificio, la cassa automatica, distributori automatici e di ciò che è contenuto al suo interno.
ART. 2. L'ingresso nel parcheggio avviene dal gate di accesso che introduce alle aree di parcheggio delimitate da barriere, secondo la seguente modalità: Ritirando il ticket di ingresso dalla colonnina ivi posizionata, in questo momento il sistema Skidata rileva la tariffa “Camper” per i veicoli (con porta bici, portapacchi, portabagagli o affini) con altezza superiore ai 2,15 metri, mentre per la tariffa Auto inferiore ai 2,15 metri. Qualsiasi conseguenza derivante dallo smarrimento di esso è a carico dell'Utente, secondo quanto disciplinato dall'art 8. L'ingresso comporta l'autorizzazione della sosta secondo le tariffe esposte presso il gate di accesso e alla cassa. Si invita l'utente a non lasciare il biglietto all'interno del veicolo esposto a fonti luminose e/o di calore.
ART. 3. Gli Utenti hanno il dovere di:
ART. 4. Agli Utenti è vietato:
ART. 5. Per ragioni di sicurezza legate al rispetto della normativa del Codice della Strada, la Società Bardolino Parking, si riserva la facoltà di riallocare i veicoli, tramite ditta autorizzata, all'interno dei parcheggi, in area delimitata e non accessibile agli altri utenti. Le spese relative alle operazioni di riallocazione saranno totalmente a carico dell'Utente. Il proprietario del veicolo è tenuto a sostenere le spese di intervento anche nel caso non abbia avuto luogo la riallocazione e la stessa non sia iniziata per il sopraggiungere del trasgressore. In caso di necessità di effettuare interventi contingenti ed imprevedibili la Società Bardolino Parking si riserva la facoltà di riallocare i veicoli in aree equivalenti, senza addebito di spese o penali.
ART. 6. Il pagamento deve essere effettuato presso la cassa automatica prima di ritirare l'autovettura. Per l'applicazione delle franchigie di sosta gratuita previste dalle tabelle tariffarie è obbligatoria l'uscita dal parcheggio entro i limiti temporali prestabiliti ed è necessaria la vidimazione del ticket presso la cassa automatica. La permanenza nel parcheggio oltre i limiti temporali indicati nelle franchigie di sosta gratuita determinerà in ogni caso l'applicazione delle tariffe di sosta vigenti. In caso di problemi tecnici alle casse automatiche o su indicazioni del personale, il pagamento dovrà essere effettuato presso la cassa presidiata.
Il pagamento della sosta presso le casse automatiche può essere effettuato in contanti, carta di credito o bancomat.
ART. 7. L'uscita dell'autovettura deve avvenire entro 15 minuti dal momento del pagamento. Trascorsi i tempi di tolleranza sopra indicati l'Utente sarà tenuto a presentare nuovamente il biglietto di pagamento ed effettuare un nuovo pagamento secondo la tariffa applicata a partire dal momento della scadenza del precedente.
ART. 8. Il mancato pagamento autorizza la Bardolino Parking Srl a non consentire la fuoriuscita del veicolo secondo quanto previsto dall'articolo 2756 del Codice Civile.
L'Utente che si presenti alla cassa sprovvisto del tagliando di ingresso è tenuto a fornire la documentazione richiesta dall'operatore. L'Utente, caso di smarrimento del tagliando di ingresso sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente a € 60.
ART. 9 Fermo restando quanto previsto all'art. 8, in caso di violazione del presente Regolamento che comporti il mancato pagamento, totale o parziale, della tariffa dovuta per la sosta, verrà applicata una penale ex art. 1382 codice civile ("effetti della clausola penale" e/o art. 17 comma 132 L. 127/97) pari ad € 50,00, comprensiva del rimborso delle spese sostenute per l'accertamento dell'evasione tariffaria, salvi maggiori importi che risultassero comunque dovuti.
ART. 10. Nel parcheggiare l'autovettura o Camper, l'Utente dà atto di aver preso conoscenza e di accettare, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., tutte le norme contenute nel presente regolamento, impegnandosi a rispettarle scrupolosamente. Per la natura del servizio oggetto del contratto e per le circostanze sussistenti all'atto della conclusione del contratto la somma di denaro costituita dalla penale prevista per il mancato o parziale pagamento della sosta secondo la disciplina dettata dall'art. 9 delle presenti condizioni generali di contratto non costituisce clausola vessatoria e non necessita di sottoscrizione alcuna.